Sotto la soglia dei 10.000 annui, introdotta la figura dell'Amatore Sportivo nello sport dilettanti
La riforma dello Sport, la cui operatività è stata prorogata al 1 luglio 2022, introduce la figura dell'Amatore Sportivo dilettante, ovvero tutti gli atleti che non superano la soglia dei 10.000 euro annui, superata tale soglia diventa di natura professionale per l’intero importo.
Con la la pubblicazione di cinque decreti legislativi, per quanto riguarda la disciplina del lavoro sportivo e ciò che ad esso è collegato, ha introdotto una nuova figura: quella dell’amatore sportivo.
La sua definizione viene fornita in particolare dall’art.29 del D.Lgs. 36/2021 secondo il quale:
le società e le associazioni sportive dilettantistiche
le Federazioni Sportive Nazionali,
le Discipline Sportive Associate
e gli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI,
possono avvalersi nello svolgimento delle proprie attività istituzionali di amatori che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità a titolo gratuito, senza finalità lucrative neanche indirette, per promuovere lo sport.
Lo svolgimento dell’attività sportiva in modo diretto è riconducibile alla prestazione amatoriale, così come lo sono la formazione, la didattica e la preparazione degli atleti.
Le prestazioni sportive amatoriali non potranno essere retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario; tuttavia potranno essere riconosciuti premi e compensi occasionali in relazione ai risultati ottenuti nelle competizioni sportive, nonché indennità di trasferta e rimborsi spese, anche forfettari, nei limiti di quanto previsto dall'articolo 69, comma 2, del DPR 917/1986 e quindi entro il limite di 10.000 euro nel periodo d’imposta.
Qualora le suddette indennità di trasferta e rimborsi spese superino il limite reddituale appena menzionato, le prestazioni sportive dovranno essere considerate di natura professionale, ai sensi dell'articolo 25, comma 1 dello stesso decreto legislativo, per l'intero importo.
Le prestazioni sportive amatoriali sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività amatoriale. Le nuove disposizioni prevedono inoltre che gli enti dilettantistici che si avvalgono di volontari debbano assicurarli per la responsabilità civile verso i terzi e viene fatto esplicito riferimento all’art. 18, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 che ha demandato ad apposito decreto del MISE, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, l’individuazione di meccanismi assicurativi semplificati, con polizze anche numeriche, e la disciplina dei relativi controlli; tale decreto non risulta tuttavia ancora adottato.
Infine è previsto, dall’art. 25 del D.Lgs. 36/2021, che ai lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche[1] si applichi quanto previsto per l’amore sportivo; si ricorda a tal proposito che i dipendenti pubblici possono prestare la propria attività nell'ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche fuori dall'orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio e previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza.
[1] di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165
fonte: Fiscoetasse.com
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