Riforma dello sport:istituito dal1°gennaio2022un registro dedicato alle attività sportive Dilettanti
Con il D.Lgs 39/2021 viene istituito il Nuovo registro delle attività sportive dilettantistiche in sostituzione del registro telematico precedentemente tenuto dal CONI, negli ultimi anni definito anche “Registro 2.0”. Tra gli adempimenti che fino ad aggi un’associazione sportiva dilettantistica era tenuta a mettere in campo vi era anche l’iscrizione a tale registro che rappresentava:
un riconoscimento ai fini sportivi (anche se il passaggio avveniva per il tramite delle Federazioni sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate o gli Enti di promozione sportiva a cui primariamente è necessario affiliarsi);
condizione necessaria per beneficiare dell’agevolazioni fiscali previste dall’art.90 della L.189/2002.
Il Nuovo Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche è ora istituito presso il Dipartimento per lo sport e sarà gestito attraverso la società Sport e Salute S.p.a. Dovranno iscriversi, per accedere a benefici e contributi pubblici di qualsiasi natura, tutte le società e associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività sportiva, compresa l'attività didattica e formativa, e che operano nell'ambito di una Federazione Sportiva Nazionale, una Disciplina Sportiva Associata, un Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI.
Anche questo registro verrà gestito esclusivamente con modalità telematiche e sarà consentito il trattamento dei dati alle pubbliche amministrazioni che, per i propri fini istituzionali, ne faranno richiesta.
Una sezione speciale verrà istituita per le ASD e le SSD riconosciute dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP)
1) ASD e SSD già iscritte al registro del CONI
2) Iscrizione al nuovo Registro
3) Riconoscimento della personalità giuridica
4) Cancellazione dal Registro
5) Opponibilità a terzi degli atti depositati presso il registro
1) ASD e SSD già iscritte al registro del CONI
Le società e le associazioni sportive dilettantistiche già iscritte nel registro, incluse quelle riconosciute dal CIP, verranno automaticamente trasferite nel Nuovo Registro e continueranno a beneficiare dei diritti derivanti dall’iscrizione.
Resterebbe tuttavia da chiarire cosa dovranno fare gli enti sportivi che attualmente sono iscritti sotto forma di cooperative sportive dilettantistiche, forma giuridica al momento non prevista dalla riforma dello sport.
In merito alle forme giuridiche che le ASD e le SSD potranno avere dopo la riforma ti consigliamo di leggere questo articolo: Forme giuridiche ammesse per gli enti sportivi dal 1° gennaio 2022.
2) Iscrizione al nuovo Registro
La domanda di iscrizione verrà inviata al Dipartimento per lo sport, dalla Federazione Sportiva Nazionale, dalla Disciplina Sportiva Nazionale o dall’Ente di promozione sportiva affiliante su richiesta delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche
Alla domanda è allegata la documentazione attestante:
i dati anagrafici dell'Associazione o Società sportiva dilettantistica;
i dati anagrafici del legale rappresentante;
i dati anagrafici dei membri del consiglio direttivo;
i dati anagrafici dei membri degli altri organi previsti dallo statuto sociale (collegio dei probiviri, collegio dei revisori);
i dati anagrafici di tutti i tesserati, anche di quelli minori;
le attività (sportive, didattiche e formative) svolte dai tesserati delle singole Società e Associazioni sportive affiliate;
l'elenco degli impianti utilizzati per lo svolgimento dell’attività sportiva praticata e i dati relativi ai contratti che attestano il diritto di utilizzo degli stessi (concessioni, locazioni, comodati);
i contratti di lavoro sportivo e le collaborazioni amatoriali, con indicazione dei soggetti, dei compensi e delle mansioni svolte.
Ogni Associazione e Società sportiva dilettantistica, attraverso il proprio organismo affiliante, deposita presso il Registro, entro trenta giorni dalla relativa approvazione o modifica:
il rendiconto economico finanziario o il bilancio di esercizio approvato dall'assemblea e il relativo verbale;
i verbali che apportano modifiche statutarie con gli statuti modificati;
i verbali che modificano gli organi statutari;
i verbali che modificano la sede legale.
Entro quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda, il Dipartimento per lo sport, verificata la sussistenza delle condizioni previste, potrà:
accogliere la domanda e iscrivere l'ente;
rifiutare l'iscrizione con provvedimento motivato;
richiedere di integrare la documentazione (decorsi ulteriori trenta giorni dalla comunicazione dei dati integrativi richiesti, la domanda di iscrizione si intende accolta e l'iscrizione avrà validità dalla data di presentazione della domanda).
In caso di mancato o incompleto deposito degli atti e dei loro aggiornamenti nonché di quelli relativi alle informazioni obbligatorie, nel rispetto dei termini in esso previsti, il Dipartimento per lo sport diffida l'ente ad adempiere all'obbligo suddetto, assegnando un termine non superiore a centottanta giorni, decorsi inutilmente i quali l'ente è cancellato dal Registro.
3) Riconoscimento della personalità giuridica
Importante novità introdotta dalla riforma dello sport consiste nel fatto che, con la domanda di iscrizione al Registro, potrà essere presentata l'istanza di riconoscimento della personalità giuridica in deroga a quanto previsto dal D.P.R. 361/2000 (fermo restando quanto previsto per le provincie autonome di Trento e Bolzano).
4) Cancellazione dal Registro
La cancellazione di un ente sportivo dal Registro potrà avvenire a seguito:
di istanza motivata da parte dell’ente;
di accertamento d’ufficio;
di provvedimenti dell’autorità giudiziaria definitivi;
di provvedimenti dell’autorità tributaria definitivi;
scioglimento, cessazione, estinzione dell’ente;
carenza di requisiti per la permanenza nel registro.
5) Opponibilità a terzi degli atti depositati presso il registro Gli atti per i quali è previsto l'obbligo di iscrizione, annotazione o deposito presso il Registro saranno opponibili ai terzi dopo la relativa pubblicazione nel Registro stesso, a meno che l'ente provi che i terzi ne erano a conoscenza. Per le operazioni compiute entro il quindicesimo giorno dalla pubblicazione nel Registro, gli atti non saranno opponibili ai terzi che provino di essere stati nell’impossibilità di averne conoscenza.
fonte: Fisco e Sport
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