Riforma dello Sport, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto correttivo sul lavoro sportivo
Riportiamo un articolo di due avvocati specializzati in diritto sportivo per capire di più sulla svolta epocale che avrà il riconoscimento del lavoratore sportivo e lo svincolo.
Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 02.11.2022 del D.Lgs. 163/2022, recante disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 36/2021, si completa il quadro normativo della c.d. riforma dello sport avviata con la Legge delega 86/2019. Gli effetti decorreranno dal prossimo 1° gennaio, salvo ulteriori differimenti sempre possibili (e, purtroppo, probabili). Come è noto, erano state previste sei deleghe: nel termine previsto il Governo aveva approvato, però, solo cinque decreti non avendo trovato l’accordo sul primo, quello di carattere ordinamentale, per il quale i tempi sono ormai da tempo scaduti. La mancanza delle disposizioni di “sistema” sicuramente rende parziale la riforma sulla quale il legislatore dovrà, con ogni probabilità, ritornare. Ma la notizia è il restyling che ha avuto la disciplina del lavoro sportivo dilettantistico, fortemente modificata rispetto al primitivo D.Lgs. 36/2021, con il provvedimento pubblicato lo scorso 2 novembre. Le novità sono numerose. Sparisce, intanto, la categoria dei c.d. “amatori”, contenuta nel D.Lgs. 36/2021, che aveva suscitato molte perplessità tra studiosi e operatori. Pertanto, chi opera nel mondo dello sport potrà essere un volontario (nei cui confronti sarà possibile riconoscere solo il rimborso delle spese vive di trasferta o riconoscimenti premiali legati a risultati agonistici raggiunti) o un lavoratore ove la sua pratica sportiva sia a titolo oneroso. In questo caso la sua prestazione dovrà essere ricondotta alle fattispecie tipiche del rapporto di lavoro: subordinato, autonomo, collaborazione coordinata e continuativa. Appare esclusa la prestazione occasionale in quanto il lavoratore sportivo, dovendo essere tesserato e “allenato” per lo svolgimento della sua attività, non potrà mai avere, in caso di attività a titolo oneroso, i presupposti di episodicità e non professionalità caratteristici del rapporto occasionale. Questo significa anche la definitiva cancellazione del principio, contenuto nella circolare 1/2016 dell’Ispettorato nazionale del lavoro sulla “specialità” del lavoro sportivo dilettantistico (“..L’esame delle norme sopra citate consente di affermare che la volontà del Legislatore in questi ultimi anni è stata certamente quella di riservare ai rapporti di collaborazione sportivo dilettantistici una normativa speciale, volta a favorire e ad agevolare la pratica dello sport dilettantistico, rimarcando le specificità di tale settore che contempla anche un trattamento differenziato rispetto alla disciplina generale che regola i rapporti di lavoro…”) che aveva riconosciuto una legittimazione di “facciata” alla possibilità di riconoscere a tutti i lavoratori del mondo dello sport dilettantistico i compensi sportivi di cui all’articolo 67, comma 1, lett. m), Tuir, la cui natura di redditi diversi li poneva in zona franca rispetto agli obblighi contributivi previsti per tutti gli altri lavoratori e li escludeva da ogni forma di tutela legata al rapporto di lavoro. Questa interpretazione, subito accolta con grande favore dal mondo dello sport, veniva però smentita prima dal legislatore, con l’articolo 5 L. 86/2019 e poi, successivamente, con numerose sentenze emesse tra dicembre dell’anno scorso e gennaio di quest’anno, dalla Suprema Corte di Cassazione che escludevano la atipicità del rapporto di lavoro sportivo dilettantistico, confermando che la previsione di cui al citato articolo 67 fosse riservata esclusivamente alle attività svolte in maniera “non professionale”, per “diletto”. D’altro canto non poteva che essere così stante anche la previsione degli articoli 36 e 37 della Costituzione che garantiscono la tutela previdenziale e della maternità per tutti i lavoratori, ovviamente compresi quelli sportivi, espressamente considerati e definiti come tali anche in tutta la legislazione emergenziale legata al Covid. Ne consegue che il decreto correttivo, “ammorbidendo” gli effetti dell’originale D.Lgs. 36/2021, senza ledere gli acquisiti diritti dei lavoratori, appare provvedimento di grande importanza e “urgenza” al fine di mettere chiarezza negli inquadramenti lavorativi del mondo dello sport dilettantistico. Infatti l’entrata in vigore consentirà di utilizzare i facilitatori inseriti in decreto (fascia esente da contributi previdenziali fino a euro 5.000, esenzione da ritenute fiscali fino a euro 15.000, determinazione per i primi cinque anni al 50 per cento della contribuzione previdenziale) che, oggi, alla luce della situazione venutasi a creare in seguito alla giurisprudenza di legittimità, sarebbe impossibile avere. In più, il quadro interpretativo nato dalle citate sentenze rende gli inquadramenti come redditi diversi a rischio di accertamento anche per le annualità pregresse che non fossero ancora prescritte. Questo porta il correttivo ad abrogare definitivamente la disciplina sui compensi sportivi contenuta tra i redditi diversi. Va ulteriormente specificato che la nuova disciplina sul lavoro sportivo si applicherà esclusivamente a lavoratori “tipizzati”. Questi sono gli atleti, gli allenatori, gli istruttori, i direttori sportivi, i direttori tecnici, i preparatori atletici, i direttori di gara, i soggetti che svolgono “verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti dei singoli enti affilianti, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva” e gli amministrativo-gestionali con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa. Tutte le altre figure (ad esempio custodi, addetti alle pulizie, ai posti di ristoro, ecc) dovranno essere considerate come “normali” rapporti di lavoro, sulla base delle modalità di svolgimento previste, senza poter utilizzare la nuova disciplina sul lavoro sportivo dilettantistico.
scritto da di Guido Martinelli e Marilisa Rogolino per ecnews.it
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