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Regolamento Procuratori, modificato articolo 8

Con delibera 206/2022 il Consiglio Federale ha approvato, con effetto immediato, la modifica dell’art. 8 comma 1 ter e dell’art. 13 comma 2 del Regolamento Procuratori come di seguito riportato:


1. Un Procuratore FIP o FIBA può rappresentare gli interessi di un Atleta solo dopo aver ricevuto uno specifico mandato scritto da parte dell’Atleta stesso. 2. Bis I Procuratori che hanno ottenuto la licenza FIP, devono obbligatoriamente comunicare alla Segreteria della Commissione, entro 20 giorni, la stipula di nuovi contratti, e la cessazione degli effetti di contratti in essere, a seguito di scadenza (art. 8.2) o la risoluzione (art. 9). Detta comunicazione dovrà avvenire attraverso la compilazione del modello appositamente predisposto dalla Commissione stessa. Devono, altresì, obbligatoriamente presentare alla Segreteria della Commissione, due volte l’anno, precisamente entro e non oltre il 30 Aprile ed il 30 Ottobre, una autocertificazione con la lista aggiornata degli atleti da loro rappresentati attraverso la compilazione del modello appositamente predisposto dalla Commissione stessa. FIP provvede a rendere note le liste dei Procuratori attraverso il proprio sito web. 3. Ter La mancata comunicazione dell’autocertificazione e/o della costituzione o della estinzione del rapporto (art. 8.2) nei tempi indicati nel comma precedente, comporta, per il solo Procuratore, l’impossibilità di chiedere la tutela dei propri interessi eventualmente violati con ricorso agli organi di giustiziadellaFIP o alle procedure previste e disciplinate nel Regolamento Organico FIP nel Capo VIII, Titolo II “La Commissione Vertenze Arbitrali e l’Arbitrato”. 4. Il singolo mandato o incarico deve indicare esplicitamente la durata concordata che, comunque, non può avere durata superiore a 2 anni. 5.Abrogato.

6.Il Procuratore può essere remunerato direttamente solo dall’Atleta o dalla Società che usufruisce dei

suoi servizi e da nessun altro. 7. Il compenso del Procuratore è liberamente convenuto tra le parti. L’importo del compenso dovuto è in genere calcolato sulla base del compenso lordo annuo dell’Atleta che il Procuratore ha negoziato con la Società. Ove il compenso del Procuratore non sia stato esplicitamente determinato tra le parti, esso si intende determinato nella misura del 5% del compenso lordo annuo dell’Atleta. 8. Se il contratto o l’accordo di prestazione sportiva ha una durata più lunga di quella dell’incarico conferito, il Procuratore ha diritto alla remunerazione maturata e maturanda anche dopo la scadenza del contratto o accordo stesso. La pretesa del Procuratore è valida fino alla scadenza del contratto o accordo di prestazione sportiva dell’Atleta. 9. Il mandato o l’incarico o la dichiarazione sono redatti in duplice copia debitamente firmate dalle parti, ciascuna delle parti ne trattiene una copia. 10. Abrogato.

ART.13 1. E’ vietato al Procuratore svolgere qualsivoglia attività contrattualmente formalizzata e comunque retribuita a favore o nell’interesse di atleti appartenenti ai settori giovanili di Società italiane e estere, con età inferiore ad anni 18. 2. E’ vietato al Procuratore entrare inrelazione con un atleta che abbia in essere un rapporto contrattuale con un altro procuratore al fine di indurlo a risolvere anticipatamente il contratto o a violare gli obblichi in esso previsti. 3. E' vietato al Procuratore in fase di trattativa con una Società far valere interessi personali diversi ed estranei rispetto a quelli dell’Atleta rappresentato.

4. Abrogato.

5. E' fatto divieto agli Atleti di conferire mandati a Procuratori non iscritti nel Registro FIP o FIBA e di farsi assistere da un Procuratore al quale non sia stato preventivamente conferito mandato. 6. E' fatto divieto ad una Società di conferire incarichi a procuratori non iscritti nel Registro FIP o FIBA; di effettuare pagamenti o transazioni verso un’altra Società o verso FIP per il tramite di un Procuratore.



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